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Istituzione della causale contributo ‘E 107’ per il versamento dei contributi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense |
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Venerdì, 26 Maggio , 2023 |
Il decreto del Mef del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il ministro del Lavoro, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione si applicano anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 24/E del 24 maggio 2023, ha istituito la causale tributo ‘E 107’ denominata ‘CASSA FORENSE - contributo minimo integrativo’.
(Vedi risoluzione n. 24 del 2023)
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Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate - art. 1, commi da 61 a 65-bis Legge n. 205/2017 |
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Venerdì, 26 Maggio , 2023 |
La manovra 2018 prevede benefici fiscali a favore di imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che operano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS).
A tali imprese è estesa la possibilità di fruire delle agevolazioni e delle semplificazioni limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale.
Considerato il rinvio operato dal comma 64 alle norme che disciplinano il credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 6 giugno 2022, ha definito le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito in parola, prevedendo l’utilizzo del modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017 e successive modifiche.
Il credito d’imposta in argomento è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Ogni beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in discussione l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 25/E del 24 maggio 2023, ha istituito il seguente codice tributo: ‘6859’ denominato ‘Credito d’imposta investimenti ZLS - art. 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205/2017’.
(Vedi risoluzione n. 25 del 2023)
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Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, quote o diritti negoziati |
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Venerdì, 19 Maggio , 2023 |
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 23/E del 19 maggio 2023, ha istituito il codice tributo ‘8057’ denominato ‘Imposta sostitutiva delle imposte su redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione’.
La legge n. 197/2022 intervenendo sull’art. 5 della legge n. 448/2021 ha previsto una nuova opportunità per rivalutare terreni e partecipazioni dietro il pagamento di un’imposta sostitutiva che dal 14 è salita al 16%. Questa imposta si applica sul valore certificato da una perizia di stima asseverata entro il termine del 15 novembre.
I beni oggetto di rivalutazione sono quelli posseduti alla data del 1°gennaio 2023.
Il legislatore ha previsto negli anni diverse occasioni di rivalutazione. La novità che caratterizza l’ultima è che nell’agevolazione sono considerate anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Per queste l’imposta si calcola sul valore normale determinato con riferimento al mese di dicembre 2022.
Oltre al nuovo codice ‘8057’ appena descritto, resta fermo l’utilizzo dei codici tributo 8055 e 8056, per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto, rispettivamente, di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, istituiti con la risoluzione n. 75/E/2006 e successivamente ridenominati con la risoluzione n. 144/E/2008.
(Vedi risoluzione n. 23 del 2023)
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Modalità di aggiornamento degli archivi catastali nel caso di frazionamento di Enti Urbani |
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Giovedì, 11 Maggio , 2023 |
Con la circolare n. 11/E dell’8 maggio 2023 l’Agenzia delle Entrate tratta la tematica del frazionamento degli Enti Urbani, ossia le particelle edificate poste a Partita Speciale 1 e quindi sottratte all’aggiornamento al Catasto Terreni.
Il documento di prassi amministrativa fornisce indicazioni sul frazionamento di particelle censite al Catasto Terreni sia con destinazione ‘Ente Urbano - cod. 282’ sia con destinazione ‘Fabbricato promiscuo - cod. 28’.
Il corretto assolvimento degli adempimenti in parola evita che si possano generare disallineamenti tra il Catasto Terreni e il Catasto Fabbricati.
La circolare indica le modalità da seguire nel caso di frazionamenti di un ente urbano, chiarendo quando il tecnico debba presentare una richiesta di aggiornamento del Catasto Terreni (con la procedura Pregeo), da perfezionare successivamente all’Urbano, e quando invece, debba presentare una richiesta di aggiornamento per il solo Catasto Fabbricati (con la procedura Docfa).
Il frazionamento degli Enti Urbani
I frazionamenti interni al lotto urbano sono effettuati direttamente al Catasto Fabbricati, mediante la presentazione di un atto di aggiornamento Docfa; anche i frazionamenti di fabbricati sono effettuati al Catasto Fabbricati con la presentazione di un atto di aggiornamento Docfa.
Il frazionamento al Catasto Terreni è possibile solo qualora la particella derivata perde ogni collegamento con il lotto urbano originario; viceversa, qualora la particella derivata mantiene un qualsiasi collegamento con il lotto urbano originario, non è possibile effettuare l’aggiornamento in cartografia mediante frazionamento al Catasto Terreni.
Il frazionamento al Catasto Terreni può essere richiesto perché una porzione del lotto originario cambia destinazione/qualità oppure perché deve costituire o entrare a far parte di un nuovo lotto.
Le operazioni di aggiornamento al Catasto devono consistere:
- nella predisposizione, al Catasto Terreni, degli atti di aggiornamento censuario e cartografico, con la definizione delle nuove geometrie e dei nuovi identificativi catastali, con conseguente variazione dei legami di correlazione fra le particelle di Catasto Terreni e di Catasto Fabbricati;
- nella predisposizione, al Catasto Fabbricati, degli atti di aggiornamento necessari a identificare le unità immobiliari urbane interessate dalla variazione di identificativo e, ove occorra, di forma, con contestuale aggiornamento definitivo delle correlazioni fra le particelle di Catasto Terreni e di Catasto Fabbricati.
Al fine di assicurare il completo aggiornamento delle banche dati catastali, la presentazione dell’atto di aggiornamento al Catasto Fabbricati (Docfa) dovrà avvenire tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla data di presentazione dell’atto di aggiornamento geometrico al Catasto Terreni (Pregeo).
La procedura di approvazione automatica degli atti di aggiornamento geometrico consente la restituzione degli attestati di approvazione censuaria e cartografica di regola subito dopo l’invio del Pregeo, direttamente al professionista incaricato; tali attestati contengono tutte le informazioni per il perfezionamento dell’atto di aggiornamento Docfa.
La circolare evidenzia che l’aggiornamento della cartografia e dell’archivio censuario del Catasto Terreni (mediante Pregeo) e degli archivi del Catasto Fabbricati (mediante Docfa) deve intendersi come un processo costituito da due fasi interconnesse, da portare a termine in modo quasi sincrono, fino a quando non arriverà la completa integrazione tra le due procedure di aggiornamento.
L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori indicazioni in merito ai frazionamenti finalizzati a procedimenti di espropriazione per causa di pubblica utilità.
L’ultima parte del documento contiene un allegato tecnico che raccoglie alcune casistiche ed esemplificazioni che possono agevolare l’applicazione dei principi generali espressi nella circolare stessa.
(Vedi circolare n. 11 del 2023)
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Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di luce e gas - secondo trimestre 2023 |
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Giovedì, 11 Maggio , 2023 |
Il decreto legge ‘Bollette’, all’articolo 4, ha previsto delle agevolazioni finalizzate a compensare, almeno in parte, le maggiori spese sostenute dalle imprese nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
Il decreto prevede in particolare:
- il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023. Il credito d’imposta è riconosciuto anche alle spese per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo comma e autoconsumata nel secondo trimestre dell’anno 2023;
- il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia energia elettrica di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023;
- il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre dell’anno solare 2023;
- il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre dell’anno solare 2023.
I crediti d’imposta sopra elencati devono essere utilizzati in compensazione entro fine anno, mediante il modello F24, oppure ceduti ma per intero a terzi.
Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 20/E del 10 maggio 2023, ha istituito i seguenti codici tributo:
- ‘7015’ denominato ‘Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) - art. 4, comma 2, Dl n. 34/2023;
- ‘7016’ denominato ‘Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) - art. 4, comma 3, Dl n. 34/2023;
- ‘7017’ denominato ‘Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) - art. 4, comma 4, Dl n. 34/2023;
- ‘7018’ denominato ‘Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) - art. 4, comma 5, Dl n. 34/2023.
(Vedi risoluzione n. 20 del 2023)
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Istituzione dei codici tributo per il versamento delle sanzioni per l’inottemperanza agli obblighi previsti dall’art. 17-bis Dlgs n. 241/1997 |
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Giovedì, 11 Maggio , 2023 |
Il decreto legislativo n. 241/1997 all’articolo 17-bis prevede una serie di misure in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, nonché l’utilizzo delle compensazioni per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori, prevedendo nuovi obblighi a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati.
Il comma 4 dell’articolo 17-bis prevede che in caso di inottemperanza agli obblighi previsti il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corrette esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
Per consentire il versamento delle somme dovute, tramite il modello di versamento ‘F24 Versamenti con elementi identificativi’ (F24 ELIDE), l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 21/E del 10 maggio 2023, ha istituito i seguenti codici tributo:
- ‘8119’ denominato ‘Sanzioni per l’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997;
- ‘9600’ denominato ‘Spese di notifica’.
(Vedi risoluzione n. 21 del 2023)
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Nuovi codici tributo per il versamento delle sanzioni da ravvedimento |
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Venerdì, 5 Maggio , 2023 |
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 18/E del 28 aprile 2023, procede all’istituzione, soppressione e ridenominazione dei codici tributo per il versamento delle sanzioni da ravvedimento relative al alcune ritenute e trattenute dichiarate nel mod. 770, nonché delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente relative alla Regione Siciliana, alla Regione Sardegna e alla Regione Valle ‘Aosta.
Versamento delle sanzioni da ravvedimento relativamente ad alcune ritenute e trattenute dichiarate nel modello 770
Per consentire il versamento, tramite mod. F24, delle sanzioni dovute in caso di ravvedimento relative ad alcune ritenute e trattenute indicate nel modello 770, l’Agenzia delle Entrate istituisce una serie di codici tributo (vedi tabella nella risoluzione) per i quali sono riportate le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento.
Per il versamento delle sanzioni in argomento, mediante il mod. ‘F24 enti pubblici’ (F24 EP) sono istituiti codici tributo (vedi tabella nella risoluzione) per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento.
Con la presente risoluzione l’Agenzia delle Entrate procede alla ridenominazione dei codici tributo come di seguito indicati:
- ’891E’ denominato ‘Sanzioni per ravvedimento su addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta - redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale’;
- ’893E’ denominato ‘Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta - redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale’.
Sono inoltre soppressi dei codici tributo per la consultazione dei quali si rimanda alla risoluzione.
Versamento delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente relativi alla Regione Siciliana, alla Regione Sardegna e alla Regione Valle d’Aosta
Al fine di adeguare alla normativa vigente le modalità di versamento, tramite modelli F24 e F24EP, delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente relative alla Regione Siciliana, alla Regione Sardegna e alla Regione Valle d’Aosta, viene effettuata la revisione dei pertinenti codici tributo. In particolare, con riferimento ai codici tributo riferiti alle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente relative alla Regione Valle d’Aosta, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- ’4332’ denominato ‘Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a dipendenti operanti in impianti situati nella regione Valle d’Aosta - assistenza fiscale - versamenti effettuati fuori regione - art. 15, c. 1, lett. a), Dlgs n. 175/2014’
- ’4936’ denominato ‘Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla regione Valle d’Aosta - assistenza fiscale - versamenti effettuati nella regione - art. 15, c.1, lett. a) Dlgs n. 175/2014’
Per le fattispecie in argomento vengono riepilogati i codici tributo già esistenti. Per alcuni di essi, evidenziati in grassetto, ne viene variata la denominazione (vedi tabella nella risoluzione).
Con riferimento alle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente relative alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, sono soppressi i codici tributo indicati in tabella. Per agevolare i contribuenti, in corrispondenza dei codici tributo soppressi (prima colonna), sono indicati i codici che dovranno essere utilizzati in luogo di quelli soppressi (terza colonna).
(Vedi risoluzione n. 18 del 2023)
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Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti ceduti o fruiti come sconto relativi al Superbonus, al bonus barriere architettoniche ed al Sismabonus |
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Venerdì, 5 Maggio , 2023 |
Con la risoluzione n. 19/E del 2 maggio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti ceduti o fruiti come sconto in fattura che possono essere utilizzati in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione per via telematica da parte del fornitore o cessionario entro il 31 marzo 2023.
I nuovi crediti d’imposta sono:
- ’7771’ denominato Superbonus - fruizione in 10 rate;
- ’7772’ denominato Sismabonus - fruizione in 10 rate;
- ’7773’ denominato Eliminazione di barriere architettoniche - fruizione in 10 rate.
In fase di elaborazione degli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e delle eventuali successive cessioni, nonché dalla ripartizione in 10 rate di cui al Dl n. 176/2022, art. 9, comma 4, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24.
(Vedi risoluzione n. 19 del 2023)
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Conciliazione agevolata delle controversie tributarie - Legge di Bilancio 2023 |
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Venerdì, 21 Aprile , 2023 |
Premessa
In alternativa alla definizione automatica la legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di definire le controversie tributarie mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo fuori udienza con il beneficio di una riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge e l’ulteriore vantaggio di un’ampia rateazione del quantum dovuto.
L’istituto definitorio riguarda le controversie pendenti al 1°gennaio 2023 innanzi alle Corti di giustizia di I e II grado aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, per le quali le parti provvedono, entro il 30 giugno 2023, alla sottoscrizione di un accordo conciliativo.
Con il decreto legge n. 34/2023, meglio noto come decreto ‘Bollette’ sono stati operati interventi nell’ambito delle misure riguardanti gli istituti definitori di cui alla manovra 2023.
Alcuni interventi interessano la disciplina della conciliazione agevolata.
Il decreto legge in parola ha prorogato la scadenza del 30 giugno 2023 a quella del 30 settembre 2023 per la definizione delle controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle Corti di giustizia di I e II grado in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
L’adesione alle definizioni agevolate previste dalla manovra 2023 comporta una causa speciale di non punibilità dei reati tributari.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E del 19 aprile 2023, fornisce chiarimenti in ordine all’ambito di applicazione dell’istituto della conciliazione agevolata e indicazioni in merito ad alcuni profili procedimentali.
Cenni sulla conciliazione ‘fuori udienza’
Sottoscrivendo un accordo conciliativo è possibile definire una controversia tributaria. L’articolo 48 del Dlgs n. 546/1992 disciplina la conciliazione fuori udienza, istituto novellato dalla riforma del processo tributario.
La definizione della controversia è condizionata ad un accordo conciliativo che le parti devono raggiungere. In tal caso sottoscrivono una istanza congiunta, personalmente o tramite i rispettivi difensori. La proposta di conciliazione formulata da una parte richiede naturalmente l’adesione dell’altra.
Se sussistono le condizioni di ammissibilità della conciliazione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, che può essere anche parziale. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
La conciliazione comporta la riduzione delle sanzioni amministrative applicabili al 40%, oppure al 50% del minimo di legge, a seconda che l’accordo si perfezioni nel corso del I o del II grado di giudizio.
Il versamento che definisce la controversia può prevedere anche un pagamento a rate. In tal caso il mancato pagamento delle somme dovute legittima l’ufficio al recupero dei residui importi dovuti a titoli di imposta, sanzioni e interessi e l’applicazione della sanzione maggiorata.
Presupposti ed ambito di applicazione della conciliazione agevolata
La conciliazione agevolata è applicabile in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributari, alle liti pendenti al 1°gennaio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di I e II grado, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Come detto, il decreto ‘Bollette’ ha esteso l’applicabilità della conciliazione agevolata alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023.
Di conseguenza, alle liti instaurate con ricorsi notificati tra il 2 gennaio 2023 e il 15 febbraio 2023, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, è applicabile unicamente la definizione agevolata mediante conciliazione agevolata e non anche la definizione automatica.
Con riferimento alla pendenza della lite è sufficiente che alla data indicata dal legislatore sia stata effettuata la notifica del ricorso a controparte. Per la definizione della lite mediante conciliazione agevolata, pertanto, non è richiesto che al 15 febbraio 2023 ricorra anche l’ulteriore presupposto della costituzione in giudizio.
In merito alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi che al 15 febbraio scorso risultino in fase di reclamo/mediazione, decorsi i 90 giorni di legge, al ricorrente costituitosi in giudizio non è preclusa la possibilità di effettuare una proposta di conciliazione agevolata della lite. È necessario che l’appello al 15 febbraio 2023 sia stato notificato alla controparte, non essendo sufficiente la mera pendenza del termine per impugnare la pronuncia di primo grado.
A differenza della definizione agevolata delle liti l’istituto della conciliazione agevolata interessa le controversie relative ad atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
Sono escluse dalla conciliazione agevolativa sia le liti vertenti su dinieghi espressi o taciti di rimborso sia quelle aventi ad oggetto atti che non recano una pretesa tributaria qualificata o che risultano essere atti di mera riscossione.
Oggetto e perfezionamento della conciliazione agevolata. Riduzione delle sanzioni
Alla conciliazione agevolata si applica, in quanto compatibile, l’art. 48 relativo alla conciliazione fuori udienza.
Ciascuna delle parti può depositare innanzi alle corti di giustizia tributaria, non oltre l’ultima udienza di trattazione, una proposta di conciliazione alla quale l’altra parte abbia previamente aderito al fine di ottenere la declaratoria di estinzione del giudizio, totale o parziale, per cessazione della materia del contendere.
Inoltre è ammessa la possibilità di sottoscrivere conciliazioni agevolate sulla base di proposte presentate prima dell’entrata in vigore della manovra 2023. In merito, invece, alle controversie non ancora interessate da un procedimento conciliativo, occorre che la proposta sia formulata in tempo utile per consentire l’espletamento dell’istruttoria e addivenire alla conclusione dell’eventuale accordo.
È ammessa la conciliazione parziale della controversia allorché l’accordo interessi parte dell’atto impositivo impugnato. In caso di sottoscrizione di un accordo di conciliazione parziale è preclusa la possibilità di una successiva adesione alla definizione automatica in relazione alla parte di pretesa tributaria rimasta in contestazione.
La conciliazione agevolata si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo tra contribuente e fisco. Questo comporta uno speciale abbattimento delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo di legge, oltre a interessi e eventuali accessori.
La conciliazione agevolata non è applicabile alle controversie con oggetto le sole sanzioni in quanto, in tale caso, il beneficio della riduzione della sanzione a un diciottesimo del minimo, rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione.
Modalità di pagamento e decadenza
Le somme dovute per la conciliazione agevolata vanno versate entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo. Previsto anche l’obbligo di versare le rate successive alla prima ‘entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata’. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali.
Il pagamento a rate può essere effettuato in un numero maggiore, atteso che è consentita la dilazione in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. È espressamente esclusa la compensazione. Dagli importi dovuti a titolo di conciliazione vanno computate in diminuzione le eventuali somme versate dal contribuente a titolo di iscrizione provvisoria. Qualora le somme già versate siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, si ritiene che possa essere riconosciuto il rimborso della differenza.
In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio della riduzione delle sanzioni. Al ricorrere di questa ipotesi l’ufficio deve iscrivere a ruolo le residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
L’intervenuto accordo conciliativo innova il precedente rapporto, con la conseguenza che il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente conduce alla iscrizione a ruolo del nuovo credito derivante dall’accordo stesso e all’applicazione del conseguente regime sanzionatorio per l’omesso versamento.
La decadenza dal beneficio della riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo comporta l’applicazione delle sanzioni nella misura del 40% del minimo di legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e il 50% del minimo di legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio, nonché della sanzione aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
(Vedi circolare n. 9 del 2023)
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Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui al decreto legge Rilancio - Art. 10-bis Dl n.21/2022 - Certificazione SOA |
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Venerdì, 21 Aprile , 2023 |
PREMESSA
Il decreto legge Ucraina ha previsto che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, l’esecuzione degli importi superiori a 516 mila deve essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA.
Scopo della misura è promuovere la qualificazione delle imprese che effettuano i lavori di importo rilevante e per i quali è possibile fruire dei bonus fiscali e contrastare il fenomeno delle frodi.
La certificazione SOA è un’attestazione che abilita le imprese a partecipare a gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150 mila euro. Viene rilasciata da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC e attesta che l’impresa sia in possesso di idonei requisiti in relazione ai lavori da svolgere, quali l’idoneità professionale, un’adeguata capacità economico e finanziaria, nonché idonee capacità tecniche e professionali.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E del 20 aprile 2023, intende fornire chiarimenti in merito alla fruizione delle agevolazioni fiscali di cui al decreto Rilancio.
Obbligo della certificazione SOA
A decorrere dal 1°gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516 mila euro deve essere affidata a:
- imprese in possesso della occorrente certificazione SOA;
- imprese che documentano al committente l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
Prevista una fase transitoria di applicazione della norma.
Dal 1°gennaio 2023 al 30 giugno 2023, ai fini del riconoscimento dei predetti incentivi fiscali, l’esecuzione dei lavori di rilevante importo deve essere affidata a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, siano in possesso della certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio di tale certificazione.
A decorrere dal 1°luglio 2023, ai fini del riconoscimento dei predetti incentivi fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516 mila euro è affidata esclusivamente alle imprese in possesso della certificazione SOA.
Pertanto, terminata la fase transitoria, a decorrere dal prossimo 1°luglio, per poter beneficiare delle richiamate agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516 mila euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso della predetta certificazione.
Decorrenza
Per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio non è richiesto il rispetto delle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell’art. 10-bis del decreto Ucraina (Dl n. 21/2022), anche successivamente al 1°luglio 2023. Ciò anche al fine di non travolgere rapporti già in essere prima dell’entrata in vigore della disposizione in commento che, peraltro, prevede le condizioni SOA solo a decorrere dal 1°gennaio 2023.
Diversamente, per i contratti di appalto e subappalto stipulati dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativi a lavori che si protraggono oltre il 31 dicembre 2022, è necessario, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui al decreto Rilancio, acquisire la certificazione SOA, per lavori di importo superiore a 516 mila euro o documentare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione. In quest’ultimo caso, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1°luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione stessa.
Per i suddetti contratti le condizioni SOA si considerano soddisfatte se la titolarità della qualificazione SOA o del contratto stipulato con l’ente certificatore per il suo rilascio avviene entro il 1°gennaio 2023 e non necessariamente già alla data di sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto.
Per i contratti di appalto e subappalto stipulati dal 1°gennaio 2023 la certificazione SOA o l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione deve sussistere al momento della stipula del contratto.
A decorrere dal 1°luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali legati al decreto Rilancio, l’esecuzione di lavori di importo superiore a 516 mila euro deve essere affidata solo ad imprese in possesso della certificazione SOA non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell’impresa di un contratto con l’ente certificatore finalizzato al rilascio dell’attestazione.
Riconoscimento degli incentivi fiscali
Per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti di appalto e subappalto stipulati prima di tale data è possibile fruire degli incentivi di cui agli artt. 119 e 121 del decreto Rilancio a prescindere dalle condizioni SOA, per le spese agevolabili sostenute:
- fino al 31 dicembre 2022;
- negli anni successivi al 2022, ivi incluse quelle sostenute a decorrere dal 1°luglio 2023.
Per i contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute:
- fino al 31 dicembre 2022 a prescindere dalle condizioni SOA;
- tra il 1°gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, entro il 1°gennaio 2023, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
- dal 1°luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente.
Per i contratti stipulati dal 1°gennaio 2023 al 30 giugno 2023 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute:
- tra il 1°gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione;
- dal 1°luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
Per i contratti stipulati a decorrere dal 1°luglio 2023 è possibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, qualora le imprese abbiano acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA.
Ambito di applicazione
Con riferimento ai lavori di importo superiore a 516 mila euro l’articolo 10 bis del decreto legge Ucraina introduce le condizioni SOA ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.
Le condizioni SOA riguardano sia la fruizione della detrazione che l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi di Superbonus e bonus diversi dal Superbonus.
Le condizioni SOA non si applicano alle detrazioni per le spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari e alle case antisismiche.
Lavori di importo superiori a 516 mila euro
L’importo superiore a 516 mila euro per l’esecuzione dei lavori va inteso al netto dell’Iva. Tale limite è calcolato avendo riguardo esclusivamente a ciascun contratto di appalto e subappalto.
Ne consegue che nel caso in cui i lavori siano affidati in appalto, le condizioni SOA devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, qualora il valore dei lavori superi i 516 mila euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano interventi di importo superiore a 516 mila euro.
(Vedi circolare n. 10 del 2023)
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Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo trimestre 2023 |
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Venerdì, 14 Aprile , 2023 |
La legge di Bilancio 2023 ha introdotto delle agevolazioni per compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese nel primo trimestre dell’anno per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.
Il credito d’imposta in parola può essere usato in compensazione oppure ceduto a terzi ma per intero.
Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta in argomento, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 8/E del 14 febbraio 2023 ha istituito una serie di codici tributo.
Con il provvedimento del 3 aprile 2023 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state estese le disposizioni del provvedimento del 30 giugno scorso, relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.
Tanto premesso l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 6 aprile 2023, ha istituito una serie di codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24. I nuovi crediti d’imposta denominati ‘CESSIONE CREDITO’ hanno i codici tributo da ‘7746’ a ‘7750’.
(Vedi risoluzione n. 17 del 2023)
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Modificazioni in materia di Iva per operazioni effettuate a favore delle forze armate |
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Venerdì, 7 Aprile , 2023 |
PREMESSA
Il Decreto legislativo n. 72/2022 ha dato attuazione alla direttiva Ue 2019/2235 che ha modificato la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell’Iva, nonché la direttiva 20089/118/CE relativa al regime generale delle accise.
Scopo della direttiva 2019/2235 è migliorare le capacità europee nel settore della difesa e della gestione delle crisi e potenziare la sicurezza e la difesa dell’Unione. Tale direttiva ha inteso allineare il trattamento dell’Iva e dell’accisa previsto per gli sforzi di difesa nell’ambito dell’Unione a quello già vigente per gli sforzi di difesa della Nato.
Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a favore delle forze armate
L’articolo 1 del decreto legislativo n. 72/2022 ha recepito le modifiche apportate alla direttiva Iva in merito al trattamento Iva delle cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite nei confronti delle forze armate della Ue.
In particolare, il comma 1 del citato articolo 1 aggiunge all’articolo 72 del decreto Iva nuove specifiche ipotesi di non imponibilità ad Iva, equiparando alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto Iva: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, effettuate nei confronti delle forze armate di uno Stato membro dell’Unione europea o del personale civile che le accompagna nonché per l’approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui queste partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione europea nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune. Questo, a patto che le cessioni/prestazioni siano destinate a forze armate di un altro Paese membro stanziate in Italia o se le cessioni/prestazioni siano destinate a forze armate stanziate in un Paese membro diverso dall’Italia e da quello di rispettiva appartenenza.
L’adeguamento della disciplina nazionale Iva a quella unionale riguarda le attività svolte nell’ambito della politica di sicurezze e di difesa comune della Ue.
Come anticipato, la non imponibilità Iva di cui alla lettera b-bis) concerne le cessioni di beni e le prestazioni rese a forze armate appartenenti ad altri Paesi membri Ue stanziate in Italia e occupate nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). Non vi rientrano le operazioni effettuate a favore delle truppe italiane operanti nel territorio dello Stato come pure le operazioni militari effettuate dalle forze armate degli Stati membri che operino in un’azione congiunta a seguito di attacco terroristico o di calamità in uno degli Stati membri. Non sono parimenti comprese le missioni civili, anche nei casi in cui rientrino nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune.
Per effetto delle nuove previsioni dell’art. 72 del decreto Iva, comma 1, lettere b-bis) e b-ter), devono essere qualificate come ‘non imponibili’, con diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che simultaneamente soddisfino il requisito della territorialità Iva in Italia, abbiano come cessionario o committente una forza armata appartenente a un Paese membro della Ue, siano destinati all’uso delle anzidette forze armate o del personale civile che le accompagna, i beni siano ceduti in uno Stato membro della Ue diverso da quello di appartenenza delle forze armate cessionarie o committenti, siano finalizzati allo svolgimento delle attività rientranti nella PSDC.
Per le cessioni di beni trasportati o spediti dal fornitore dall’Italia al territorio di un altro Stato membro, o viceversa, trovano applicazione anche le disposizioni relative alle vendite a distanza intracomunitarie.
Il regime di non imponibilità Iva previsto dalla lettera b-ter) dell’art. 72 del decreto Iva richiede non solo che i destinatari delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia siano forze armate stanziate in uno Stato membro diverso dall’Italia, ma anche che tali forze armate appartengano a uno Stato membro ‘diverso da quello di introduzione’ dei beni o dei servizi.
Le cessioni di beni di cui alla citata lettera b-ter) rientrano nell’ambito applicativo delle vendite a distanza intracomunitarie dei beni, al ricorrere dei requisiti previsti.
Per usufruire della non imponibilità per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio in parola, occorre che le forze armate, nella loro veste di committenti dei servizi o cessionari di beni, utilizzino l’apposito modello di ‘certificato di esenzione dall’Iva o dalle accise’ per comunicare ai propri fornitori la sussistenza dei requisiti indispensabili per fruire della non imponibilità medesima.
Il certificato di esenzione dall’Iva prevede, a decorrere dal 1°luglio 2022, all’interno dell’apposita sezione relativa alle ‘Dichiarazioni del beneficiario’ anche l’informazione riguardante l’uso ufficiale del beneficiario in quanto ‘forza armata di uno Stato membro che partecipa ad attività dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC)’.
Beni introdotti nel territorio dello Stato dalle forze armate
Non sono soggette all’Iva le importazioni definitive di beni la cui cessione è esente dall’imposta o non vi è soggetta a norma dell’articolo 72 del Dpr n. 633/1972. Ne deriva che le forze armate straniere stabilite in Italia, che importano beni con la finalità di destinarli alla PSDC, non dovranno pagare l’Iva sull’introduzione degli stessi nel territorio dello Stato.
Qualora le forze armate dello Stato abbiano beneficiato in un altro Stato membro del regime di non imponibilità all’imposta dei beni destinati a finalità rientranti nella PSDC della Ue, i relativi acquisti diventano imponibili in Italia ai fini Iva se e nella misura in cui detti beni siano introdotti dalle medesime forze armate nel territorio dello Stato italiano, qualora l’importazione degli stessi beni non avrebbe potuto fruire dell’esenzione.
La disposizione garantisce che l’uso di beni da parte delle forze armate degli Stati membri che partecipano allo sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione nell’ambito della PSDC sia trattato come un acquisto intracomunitario a titolo oneroso quando tali beni, non acquistati alle condizioni locali in materia di Iva dello Stato membro nel quale sono di stanza le forze, sono riportati nello Stato di appartenenza di ciascuna forza armata per essere impiegati dalle stesse forze armate per le loro esigenze o per quelle del personale civile che le accompagna.
(Vedi circolare n. 8 del 2023)
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Nuovi chiarimenti in tema di interpello sui nuovi investimenti |
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Martedì, 4 Aprile , 2023 |
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 28 marzo 2023, fornisce le istruzioni, a vantaggio delle imprese, nazionali ed internazionali, interessate ad utilizzare l’interpello nuovi investimenti ed ottenere dall’Amministrazione finanziaria risposte in merito al trattamento tributario da applicare.
L’interpello sui nuovi investimenti è stato introdotto dall’articolo 2 del decreto ‘Internazionalizzazione’ con l’intento di dotare gli investitori di uno strumento di interlocuzione privilegiata con il fisco in relazione a qualsiasi profilo fiscale dei piani di investimento che gli stessi intendano realizzare nel territorio dello Stato.
L’interpello sui nuovi investimenti offre nuove modalità di interlocuzione, volte a fornire certezza preventiva nella misura in cui:
- intende creare un rapporto ‘dedicato’ tra l’investitore e un unico interlocutore all’interno dell’Agenzia delle Entrate. Detto rapporto si caratterizza nella gestione diretta, da parte dell’Ufficio competente, di qualsiasi criticità derivante dallo sviluppo del business plan;
- ha un ambito applicativo più esteso, in quanto non richiede che il dubbio prospettato sia connotato da obiettive condizioni di incertezza ed è prevista la possibilità che sia resa risposta anche a tematiche che sono escluse dall’ambito delle istanze di interpello statutario;
- è soggetto a un più limitato potere di rettifica da parte delle Entrate, potendo quest’ultima procedere a una revisione della risposta resa solo nell’ipotesi di mutamento delle questioni di fatto e di diritto, con le precisazioni svolte infra al paragrafo 8;
- rende più solido il rapporto col contribuente, anche prevedendo meccanismi di coordinamento tra le varie strutture competenti nelle diverse fasi prevedendo, in particolare, che nelle successive fasi concernenti le verifiche e i controlli sia sempre assicurato un confronto tre le strutture territoriali e l’Ufficio centrale che ha reso la risposta.
In merito all’istituto dell’interpello sui nuovi investimenti l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25/E/2016, ha fornito i primi chiarimenti.
La presente circolare ha lo scopo di fornire nuove precisazioni che tengono conto di quanto avvenuto nei primi anni di operatività dell’istituto. Il documento di prassi amministrativa tiene conto anche dei contributi e delle proposte pervenute a seguito della pubblica consultazione avviata per l’aggiornamento degli indirizzi interpretativi forniti dalla circolare n. 25/E/2016.
Come riporta l’indice, la circolare fa il punto su:
- La nozione di investimento rilevante;
- Le ricadute occupazionali:
- Chiarimenti in ordine alla preventività dell’istanza di interpello sui nuovi investimenti;
- I rapporti con gli altri strumenti di tax compliance: adempimento collaborativo e accordi preventivi;
- I termini per la risposta;
- La documentazione da allegare a corredo delle istanze di interpello sui nuovi investimenti;
- La variazione dei presupposti di accesso alla procedura.
La nozione di investimento rilevante
In merito alla definizione di investimento rilevante ai fini della presentazione dell’istanza di interpello la circolare chiarisce che se l’acquisizione interessa una entità estera, il vincolo con il territorio dello Stato può essere garantito dalla localizzazione in Italia dell’investitore. Come prevede la Relazione illustrativa allo schema del decreto Internazionalizzazione, il business plan rappresentato nell’istanza deve contenere la descrizione degli effetti positivi in termini di gettito in Italia. Inoltre, dal business plan devono derivare le ricadute occupazionali e gli effetti economici positivi.
L’investimento, attualmente, deve essere di ammontare complessivo non inferiore a 15 milioni di euro. Tale importo si applica agli interpello sui nuovi investimenti ‘presenti a decorrere dal 1°gennaio 2023, anche se relativi a investimenti precedenti a tale data’.
L’investitore deve svolgere attività d’impresa nel territorio italiano. I casi più frequenti di investimento, attuati nella forma del trasferimento di attivi o di partecipazioni, sono rappresentati da immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie o incrementi di capitale circolante operativo.
Nel caso di acquisizione, da parte di un investitore residente, di una entità estera, il vincolo con il territorio dello Stato è garantito dalla localizzazione in Italia dell’investitore e il ‘nuovo investimento’ si configura quando siano rinvenibili positivi effetti economici e sul gettito nel territorio dello Stato. Rilevano, come anticipato, anche le significative e durature ricadute occupazionali.
Sono incluse fra le tipologie di investimenti rilevanti ai fini della presentazione di un’istanza di interpello sui nuovi investimenti operazioni di share deal effettuate mediante la conversione dei crediti in partecipazioni della società target.
È possibile ritenere ammissibili anche le istanze aventi ad oggetto tipologie di investimenti che non implichino l’esistenza di una stabile organizzazione di un soggetto non residente nel territorio dello Stato o non si traducano nella partecipazione al patrimonio di una società ivi esistente. Ai fini delle istanze sui nuovi investimenti, dunque, assume rilievo la realizzazione di qualsiasi iniziativa economica in grado di determinare l’afflusso nel territorio dello Stato di risorse finanziarie e di ricchezza, a patto che la quantificazione dell’investimento effettuato sia riscontrabile in maniera puntuale attraverso i dati di bilancio di chi partecipa all’investimento.
Nelle ipotesi in cui l’investitore sia un soggetto residente, quest’ultimo può effettuare operazioni di share deal anche su target estere e l’intero valore dell’acquisizione assume rilevanza ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, a condizione che trovi evidenza nel bilancio del medesimo soggetto.
Le ricadute occupazionali
Il decreto Internazionalizzazione subordina l’accesso all’istituto alla circostanza che dal piano di investimento derivino effetti positivi sui livelli occupazionali.
L’investimento non deve generare solo un aumento dei livelli di occupazione ma, in senso più ampio, sono compresi anche gli investimenti la cui attuazione determini un mantenimento degli stessi. Pertanto, rilevano le ricadute occupazionali derivanti dall’implementazione del business plan oggetto dell’istanza di interpello, in termini sia di aumento dei livelli occupazionali sia di mantenimento dei medesimi livelli. La valorizzazione del mantenimento o del ‘non decremento’ dei livelli occupazionali ai fini dell’ammissibilità dell’istanza è consentita solo nei contesti di crisi dell’impresa, come alternativa qualificata alla riduzione di tali livelli o al ricorso a strumenti in grado di incidere negativamente sugli stessi.
Chiarimenti in ordine alla preventività dell’istanza di interpello sui nuovi investimenti
Alcuni chiarimenti si sono resi necessari anche in relazione ai parametri di valutazione della preventività delle istanze di interpello sui nuovi investimenti che hanno a oggetto business plan che coprono un arco temporale pluriennale.
Ai fini dell’interpello sui nuovi investimenti, non è preclusiva della presentazione dell’istanza la circostanza di aver già dato inizio all’esecuzione del business plan, se non sono ancora scaduti i termini ordinari di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta di avvio del piano di investimento, tenendo conto naturalmente delle ricadute fiscali.
L’istanza deve riguardare la valutazione ‘preventiva’ della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, e a un termine ultimo, legato all’esercizio dell’attività nel territorio tramite la stabile organizzazione.
L’istanza si considera preventiva solo quando è presentata antecedentemente alla scadenza del termine ordinario di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia la prima dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui si verificano le circostanze di fatto e/o di diritto alla luce delle quali valutare l’esistenza della stabile organizzazione.
Particolare attenzione meritano i casi in cui il soggetto estero già eserciti in Italia un’attività preesistente rispetto alla data di presentazione dell’istanza di interpello volta alla valutazione della sussistenza di una sua stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Ai fini della valutazione della preventività dell’istanza, si potrà tenere conto solo delle circostanze ‘nuove’ rispetto alla situazione dei precedenti periodi di imposta.
La preventività dell’istanza non ricorre qualora l’impresa estera già operante in Italia svolga la propria attività in sostanziale continuità con il passato. Ciò si verifica, ad esempio, qualora intervengano modifiche dei contratti in essere non rilevanti perché non significative rispetto alla presenza del soggetto estero nel territorio dello Stato o alle modalità con le quali tale presenza si manifesta.
Ai fini della preventività l’istanza di interpello deve essere trasmessa prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui l’attività core ha inizio, a nulla rilevando le attività preliminari.
I rapporti con gli altri strumenti di Tax Compliance: adempimento collaborativo e accordi preventivi
L’istituto dell’interpello sui nuovi investimenti è uno strumento di adempimento privilegiato e delicato in quanto a fronte della trasparenza manifestata attraverso la presentazione del business plan l’investitore ha la possibilità di ottenere certezza in merito ai suoi profili fiscali. La collaborazione fisco-contribuenti è valorizzata attraverso le sinergie che si creano fra l’interpello sui nuovi investimenti e gli altri istituti di tax compliance, come l’adempimento collaborativo e gli accordi preventivi.
In merito all’istituto dell’adempimento collaborativo, agli investitori che si adeguano alla risposta resa è consentito di accedere al regime in commento indipendentemente dal requisito dimensionale. Per i soggetti in regime di adempimento collaborativo la fase successiva alla risposta all’istanza di interpello avente ad oggetto la verifica della corretta attuazione della stessa, nonché quella inerente alla sussistenza e alla permanenza dei presupposti di accesso alla procedura dell’interpello sui nuovi investimenti, competono all’Ufficio Adempimento Collaborativo.
I contribuenti che presentano l’istanza per l’interpello sui nuovi investimenti e che intendono stipulare un accordo preventivo per definirne i profili valutativi, usufruiscono di una ‘corsia preferenziale’. Ciò implica che l’Ufficio competente conferisce priorità alla trattazione delle istanze finalizzate alla conclusione di un accordo che siano collegate a un’istanza di interpello sui nuovi investimenti relativi al medesimo business plan, in deroga all’ordinario criterio cronologico di lavorazione delle istanze.
I termini per la risposta
La configurazione unitaria dell’interpello non impedisce la possibilità da parte dell’Ufficio di rispondere disgiuntamente ai quesiti oggetto dell’istanza, fermo restando che il termine ultimo per la risposta ai quesiti non evasi e per la formazione del silenzio-assenso resta quello di 120 giorni. Analogamente, si ritiene che la configurazione unitaria dell’interpello non osta la possibilità per l’Ufficio di rispondere disgiuntamente ai quesiti presentati, ove possibile, fermo restando che il termine ultimo per la risposta resta quello di 90 giorni.
Ai fini dell’accesso al regime dell’adempimento collaborativo per la risposta delle Entrate deve intendersi quella riferita a tutti i quesiti originariamente formulati dall’investitore; la risposta parziale non è idonea a consentire l’accesso al regime di cooperative compliance.
La documentazione da allegare a corredo delle istanze di interpello sui nuovi investimenti
Al fine di semplificare l’attività propedeutica alla presentazione dell’istanza di interpello e di accelerare la tempistica per l’acquisizione, da parte dell’Ufficio, delle informazioni necessarie a valutare l’ammissibilità dell’istanza, evitando successive richieste di documentazione integrativa, si forniscono indicazioni circa gli allegati e i dati da predisporre a corredo dell’istanza.
La valutazione di idoneità della documentazione allegata e delle informazioni fornite è sempre oggetto di una analisi condotta caso per caso.
Al fine di evitare una richiesta di regolarizzazione dell’istanza di interpello sui nuovi investimenti, è necessario indicare, possibilmente con il dettaglio anno per anno l’intera durata prevista del piano di investimento:
- l’ammontare dell’investimento prospettato, individuando, nel bilancio del soggetto coinvolto nell’implementazione del business plan, gli incrementi dei costi di acquisizione delle immobilizzazioni finanziarie, dei costi di realizzazione e/o acquisizione delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché dei fabbisogni derivanti da incrementi del capitale circolante operativo;
- il dettaglio delle ricadute occupazionali significative, compreso il mantenimento o il non decremento delle stesse.
- la stima degli effetti positivi in termini di gettito derivanti immediatamente e direttamente dall’attuazione del piano di investimento.
Si precisa che non è necessario allegare il business plan, a condizione che nell’istanza o nei suoi allegati venga fornita l’indicazione dei presupposti di accesso alla procedura e ogni altra informazione necessaria a fornire riscontro ai quesiti.
Laddove l’istanza sia preventiva rispetto allo stadio di implementazione del piano di investimento, è ammessa la mera descrizione della tranche d’investimento ancora in fase di attuazione, a condizione che siano chiare le informazioni necessarie per istruire i quesiti fiscali.
La variazione dei presupposti di accesso alla procedura
La circolare, infine, fornisce informazioni circa gli effetti delle variazioni dei presupposti di accesso all’istituto. Ci riferiamo alle ipotesi in cui vengano accertate, nell’ambito delle attività di verifica e controllo, variazioni dell’entità dell’investimento, della sua localizzazione nel territorio dello Stato o delle ricadute occupazionali, rispetto a quanto prospettato nell’istanza.
Sarà necessario approfondire gli effetti dell’intervenuta variazione di detti elementi al fine di appurare se i presupposti di accesso all’istituto risultino comunque rispettati.
Laddove dovesse risultare, ad esempio, che l’entità effettiva dell’investimento realizzato nel territorio dello Stato sia di ammontare inferiore alla soglia ratione temporis applicabile e/o che le ricadute occupazionali derivanti dall’investimento non siano in concreto significative e durature, il parere reso non produrrà gli effetti propri della risposta a un’istanza di interpello sui nuovi investimenti, ma quelli propri di qualsiasi risposta ad istanza di interpello statutario.
In altri termini, nelle risposte sopra descritte la risposta all’istanza di interpello sui nuovi investimenti, ottenuta dall’investitore perde la sua efficacia ‘rafforzata’ che consiste:
- nella competenza esclusiva delle Entrate in tema di successive verifiche, controlli e attività di manutenzione, assicurata dall’obbligo di preventivo coordinamento di tutte le strutture con l’Ufficio che ha reso la risposta;
- nella priorità della trattazione di un’eventuale istanza di accordo preventivo;
- nell’accesso ‘semplificato’ al regime di adempimento collaborativo.
(Vedi circolare n. 7 del 2023)
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Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali - manovra 2023 |
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Giovedì, 23 Marzo , 2023 |
La legge di Bilancio 2023 prevede che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di mancia, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, costituiscono reddito di lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 16/E del 17 marzo 2023 ha istituito una serie di codici tributo:
- ‘1067’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità’;
- ‘1605’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versate fuori regione’;
- ‘1917’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versate fuori regione’;
- ‘1818’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle D’Aosta e versate fuori regione’ ;
- ‘1306’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versate in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento’.
(Vedi risoluzione n. 16 del 2023)
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Legge di Bilancio e Tregua fiscale - Ulteriori chiarimenti interpretativi |
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Giovedì, 23 Marzo , 2023 |
Con la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate intende fornire ulteriori chiarimenti interpretativi alla c.d. ‘tregua fiscale’ alla luce dei quesiti formulati dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.
I chiarimenti si sommano alle indicazioni già fornite in materia con le circolari n. 1 e n. 2 del 2023.
Il documento di prassi amministrativa, attraverso lo schema della domanda-risposta suddiviso per argomenti, interviene sulla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, sul ravvedimento speciale e sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Le risposte del fisco investono anche la definizione agevolata delle liti tributarie, la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. Infine, i chiarimenti investono la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni
La definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni trova applicazione anche in merito alle comunicazioni di irregolarità per le quali, alla data del 1°gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale. Le sanzioni nella misura del 3% vengono rideterminate sull’importo residuo, calcolato per differenza tra l’importo dell’imposta richiesto con la comunicazione e l’importo dell’imposta versato.
Per determinare l’imposta residua al 1°gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3%, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci indicate nella comunicazione, relative a imposta, sanzioni e interessi. Nella determinazione dell’ammontare versato entro il 31 dicembre 2022, da imputare proporzionalmente alle singole voci della comunicazione, occorre includere anche l’importo dell’eventuale rata scaduta entro la predetta data ma versata successivamente, entro la scadenza della rata successiva.
Regolarizzazione delle irregolarità formali
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E/2019, ha riportato un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo delle ipotesi nelle quali la rimozione delle irregolarità od omissioni non è necessaria, e di quelle in cui, invece, risulta obbligatoria. Pertanto, la rilevanza della violazione formale ai fini delle attività di controllo non costituisce circostanza dirimente per stabilire se la rimozione della violazione regolarizzata risulti o meno necessaria.
Non sono punibili le violazioni meramente formali. Viceversa sono formali le violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.
Rappresenta una violazione meramente formale l’errata indicazione del codice ‘natura’, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta. Configura una violazione formale l’invio tardivo delle fatture elettroniche al Sistema d’interscambio, ossia oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nelle liquidazioni Iva di competenza con relativo versamento dell’imposta. Analogamente costituiscono violazione formale l’omesso invio dei corrispettivi elettronici correttamente memorizzati ed inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’Iva dovuta.
Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che non è possibile avvalersi del ravvedimento speciale nell’ambito del regime fiscale previsto per i c.d. impatriati.
In merito alla dichiarazione integrativa si precisa che nell’ipotesi di ripetute integrazioni dichiarative - successive alla dichiarazione originaria validamente presentata, che rappresenta il dies a quo per la verifica del rispetto dei termini per l’emendabilità - si dovrà integrare la dichiarazione originaria, tenendo conto ovviamente delle modifiche/integrazioni, a favore o sfavore, intervenute medio tempore.
Possono avvalersi del ravvedimento speciale le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis del Dpr n. 600/1973, purché non siano già state contestate.
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
Gli atti derivanti dai controlli di cui all’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973 non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Agli atti medesimi non si applica né l’istituto dell’adesione, né l’istituto dell’acquiescenza.
Dunque, nel caso di atti derivanti dai controlli di cui all’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973, non può essere applicata la definizione agevolata delle sanzioni ad un diciottesimo, né la specifica rateazione.
Tuttavia, le violazioni tributarie rilevabili in sede di controllo possono ricadere nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo formale.
Inoltre, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, è possibile la definizione agevolata sia nel caso di istanza presentata dal contribuente, sia nell’ipotesi di invito di iniziativa dell’ufficio, anche successivi al 31 marzo 2023, purché sia sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento.
Definizione agevolata delle controversie tributarie
In merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie la circolare chiarisce che la costituzione in giudizio del contribuente alla data del 1°gennaio 2023 implica che ai fini della definizione della lite è necessario il pagamento di un importo pari al 90% del valore della controversia.
Con riferimento all’istituto della mediazione, la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso e, pertanto, il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine di 90 giorni.
Qualora alla data del 31 dicembre 2022 risulti depositato il ricorso per il quale siano ancora pendenti i termini per concludere il procedimento di mediazione, lo stesso deve considerarsi improcedibile, quindi non valorizzabile processualmente. La circolare ritiene che nel caso prospettato il contribuente possa definire la lite attraverso il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
La definizione della lite ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, in relazione ad uno solo degli atti di cui alla sentenza impugnata per cassazione, non impedisce al contribuente di accedere alla definizione delle liti pendenti di cui ai commi da 186 a 205 della legge di Bilancio 2023.
Nell’ipotesi in cui i provvedimenti impositivi riguardino distintamente società e soci, e i relativi giudizi siano stati unificati nel corso dei vari gradi, è possibile per il socio o per la società procedere autonomamente e distintamente alla definizione agevolata dell’atto impositivo da ciascuno di essi impugnato.
Per le controversie pendenti in Cassazione relative alle sole sanzioni non collegate al tributo, la lite è definibile con il pagamento del 15% del valore della controversia.
La presentazione dell’istanza di sospensione del giudizio non produce effetti vincolanti per l’adesione alla definizione.
L’intervenuta trattazione dell’udienza non preclude la definizione agevolata.
Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione
La trattazione dell’udienza preclude la possibilità di effettuare la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione. L’art. 390 c.p.c. che disciplina la rinuncia al ricorso in Cassazione prevede che ‘la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all’udienza, o sino alla data dell’adunanza camerale’.
Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale
Con riferimento alla regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale il documento di prassi amministrativa precisa che qualora al 1°gennaio 2023 sia decorso il termine ordinario per il pagamento di una o più rate nonché quello per il pagamento della rata successiva, si verifica la decadenza dalla rateazione. In tal caso, la regolarizzazione deve riguardare l’intero ammontare del debito residuo, in difetto della quale, l’intervenuta decadenza determina l’applicazione dell’articolo 15-ter del Dpr n. 602/1973. Nel caso, invece, di omesso o carente versamento di una rata, entro l’ordinaria scadenza e senza che sia ancora intervenuta la decadenza dalla rateazione, la regolarizzazione deve riguardare il solo importo non versato al 1°gennaio 2023, mentre le rate non ancora scadute non possono essere regolarizzate, con conseguente versamento di imposte, interessi e sanzioni alle ordinarie scadenze previste dal piano di rateazione.
Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022
Con la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinte anche le cartelle concernenti le sole somme dovute a titolo di sanzione. Il legislatore ha inteso comprendere nell’ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie. Per beneficiare della definizione agevolata relativamente a tale tipologia di carichi, il debitore è tenuto a pagare le sole somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento. Nei casi in cui non risultasse dovuto alcun importo neppure all’agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, il debitore, per avvalersi della definizione, deve effettuare una specifica manifestazione di volontà in tal senso, presentando la dichiarazione di adesione all’agente della riscossione.
In merito alle ‘vecchie’ definizioni viene chiarito che nel caso in cui alcuni debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate non rientrino tra quelli agevolati sulla base della nuova definizione, gli stessi devono essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione previsto dalle regole della definizione agevolata a cui si è aderito.
Tutti i carichi già inseriti in dichiarazioni di adesioni alle precedenti rottamazioni possono essere oggetto della ‘rottamazione-quater’ ma è necessario indicare il numero identificativo della cartella di pagamento.
La manovra 2023 non considera, in realtà, una definizione agevolata delle rate relative alla rottamazione-ter, ossia la possibilità di essere riammessi alla stessa rottamazione-ter in caso di inefficacia conseguente al mancato pagamento nei termini anche di una sola delle relative rate. Con la nuova definizione possono comunque essere definiti in modo agevolato i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti definizioni, tra le quali è compresa la ‘rottamazione-ter’, con riferimento al debito che residua da quanto già versato a seguito dell’adesione alla precedente rottamazione-ter. Anche in caso di adesione alla ‘rottamazione-quater’ per carichi precedentemente ricompresi nella ‘rottamazione-ter’, andrà indicato il numero identificativo della cartella di pagamento.
È consentito avvalersi della definizione agevolata anche per i debiti oggetto di dilazioni, con riferimento al residuo importo dovuto. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare per la definizione, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
(Vedi circolare n. 6 del 2023)
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Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) - legge 14 novembre 2022 n. 17 Regione Friuli Venezia Giulia |
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Giovedì, 16 Marzo , 2023 |
La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con la legge n. 17 del 14 novembre 2022, ha istituito l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1°gennaio 2023, l’imposta municipale propria (IMU).
In merito al versamento, alla riscossione, all’accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell’imposta l’articolo 19 della citata legge rimanda alle disposizioni statali vigenti in materia IMU se compatibili.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 10/E del 24 febbraio 2023, ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, tramite i modelli F24 e, ove previsto, F24 enti pubblici, delle somme dovute a titolo di ILIA.
La risoluzione precisa inoltre che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta e che in sede di compilazione del mod. F24 i codici tributo espressi sono esposti nella sezione ‘Imu e altri tributi locali’, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’.
(Vedi risoluzione n.10 del 2023)
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Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante previsto per ristoranti, bar e settori affini in difficoltà |
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Giovedì, 16 Marzo , 2023 |
Il decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito nella legge n. 106 del 23 luglio 2021, ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori individuati dai codici Ateco 2007 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2.
Il ministero dello Sviluppo economico di concerto con il ministero dell’Economia ha determinato i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo in parola.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 18 novembre 2022, ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione delle istanze, le specifiche tecniche e ogni altro elemento informativo per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.
Il provvedimento, in particolare, stabilisce che: le somme dovute a titolo di restituzione del contributo riconosciuto non spettante, oltre a interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato; chi ha percepito il contributo non spettante può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, versando le relative sanzioni.
Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, nonché i relativi interessi e sanzioni, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 11/E del 24 febbraio 2023, ha istituito i codici tributo da utilizzare nel modello ‘F24 Versamenti con elementi identificativi (c.d. F24 ELIDE).
(Vedi risoluzione n. 11 del 2023)
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Codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativamente a talune imposte emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi |
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Giovedì, 16 Marzo , 2023 |
Per consentire il versamento, tramite modello F24, degli interessi e delle sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, di cui all’art. 13 Dlgs n. 472/1997, riferiti alle imposte sostitutive e ad altre imposte dirette emergenti dalla dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12/E del 1°marzo 2023, ha istituito una serie di codici tributo.
A tal fine si rimanda alla tabella prevista nella risoluzione che per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, in corrispondenza dei codici di nuova istituzione, ove si tratti di fattispecie specificatamente individuate, riporta il codice tributo per il versamento delle relative imposte.
La risoluzione provvede, inoltre, a sopprimere i codici tributo ‘8913’ denominato ‘Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi’; ‘1992’ denominato ‘Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive’ e ‘8908’ denominato ‘Sanzione pecuniaria altre II.DD.’
(Vedi risoluzione n. 12 del 2023)
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Aggiornamento dei codici tributo per il versamento delle somme afferenti la gestione della concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale |
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Giovedì, 16 Marzo , 2023 |
Il decreto del Mef del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, di pertinenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Con la risoluzione . 90/E/2016 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento delle somme dovute dal concessionario derivante dalla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.
Al riguardo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiesto l’aggiornamento dei codici tributo in argomento al fine di adeguarli alla vigente disciplina in materia.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 2 marzo 2023, ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24 Accise delle penali previste dalla nuova disciplina.
Al fine di aggiornare alla disciplina vigente la descrizione di alcuni codici tributo istituiti con la richiamata risoluzione n. 90/E/2016, si dispone la variazione della denominazione.
La risoluzione dispone, inoltre, la soppressione dei seguenti codici tributo: ‘5425’, ‘5430’, ‘5431’ , ‘5432’ e ‘5434’.
(Vedi risoluzione n. 13 del 2023)
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Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione dell’imposta sostitutiva dell’Irpef ai sensi dell’art. 24-bis del Tuir - Revoca dell’opzione |
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Giovedì, 16 Marzo , 2023 |
L’articolo 24-bis del Tuir ha introdotto un regime opzionale d’imposta sostitutiva dell’Irpef sui redditi prodotti all’estero, rivolto esclusivamente alle persone fisiche in possesso dei requisiti previsti, che trasferiscono la residenza fiscale da un Paese estero in Italia.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dell’8 marzo 2017, ha definito le modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione, nonché per il versamento dell’imposta sostitutiva.
In merito, con la risoluzione n. 44/E/2018 è stato istituito il codice tributo ‘NRPP’ per il versamento, tramite modello ‘F24 Versamenti con elementi identificativi’, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef.
La revoca del regime agevolativo in parola potrà essere esercitata anche se il contribuente abbia già versato l’imposta sostitutiva relativa al medesimo periodo d’imposta. In tal caso, l’imposta già versata e non dovuta potrà essere utilizzata in compensazione o chiesta a rimborso.
Nell’ipotesi di revoca dell’opzione l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E del 6 marzo 2023, ha istituito il codice tributo ‘NRRE’ denominato ‘Revoca opzione art. 24-bis del Tuir - NUOVI RESIDENTI’ per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva già versata.
(Vedi risoluzione n. 14 del 2023)
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